About (IT)

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  1. Nome, Sede e Area di Attività
    1.1. L’associazione porta il nome di Società Austriaca di Musica Informatica, abbreviato in ÖGCM di seguito.
    1.2. L’ÖGCM ha la sua sede a Vienna e svolge principalmente la sua attività nel territorio comunale di Vienna.
    1.3. Inoltre, l’attività dell’ÖGCM si estende sull’intero territorio federale austriaco, nonché sul settore nazionale e internazionale della musica informatica, elettronica ed elettroacustica.
    1.4. L’ÖGCM è una piattaforma per compositori, esecutori, musicisti e appassionati di musica informatica, elettronica ed elettroacustica.
    1.5. L’obiettivo è quello di riunire attraverso questa piattaforma musicologi interessati, artisti del suono, artisti audiovisivi, sperimentatori sonori, tecnici del suono, creatori musicali digitali, programmatori musicali, sound designer, produttori musicali, DJ, amanti della musica, critici, ecc., per creare una rete, avviare collaborazioni, sfruttare sinergie, sperimentare nuove idee e forme d’arte e aumentare la visibilità della musica informatica, elettronica ed elettroacustica a Vienna, in Austria e internazionalmente.
    1.6. L’ÖGCM si impegna a rappresentare gli interessi dei creatori di musica informatica, elettronica ed elettroacustica, in particolare attraverso:
    1.6.1. Proposizioni e mediazione nonché esecuzioni delle loro opere
    1.6.2. Organizzazione di progetti, come eventi, concerti e festival
    1.6.3. Organizzazione di progetti nel settore della formazione e della ricerca
    1.6.4. Organizzazione di progetti scolastici e di doposcuola (lavoro giovanile)
    1.6.5. Scambio di informazioni su temi e questioni riguardanti la musica informatica, elettronica ed elettroacustica
    1.6.6. Attività di comunicazione attraverso contributi su riviste specializzate, media di qualità, canali social media e il sito web dell’ÖGCM.
    1.7. Non è prevista la creazione di filiali.
  2. Scopo
    2.1. L’ÖGCM, la cui attività non è rivolta al profitto, si propone di rendere comprensibile e accessibile la musica informatica, elettronica ed elettroacustica a un vasto pubblico.
    2.2. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso attività nello spazio analogico e virtuale come concerti, workshop, festival, seminari, webinar, attività sui social media, opportunità di stage, offerte educative (in loco e e-learning).
    2.3. L’obiettivo dell’ÖGCM è di essere il principale punto di contatto per la musica informatica, elettronica ed elettroacustica in Austria e di fungere da rappresentante degli interessi per il pubblico sopra menzionato. L’ÖGCM desidera colmare una lacuna nel panorama associativo austriaco e concentrarsi esclusivamente sulla musica informatica, elettronica ed elettroacustica.
  3. Mezzi per il raggiungimento dello scopo associativo
    3.1. Lo scopo dell’ÖGCM deve essere realizzato attraverso i mezzi ideali e materiali indicati nei §§ 3.2 e 3.3.
    3.2. Come mezzi ideali servono:
    3.2.1. Collaborazioni con associazioni che si occupano di musica informatica, contemporanea, elettronica ed elettroacustica
    3.2.2. Contatto regolare tra i membri
    3.2.3. Conferenze e riunioni, escursioni, serate di discussione
    3.2.4. Comunicazione e documentazione per scopi di ricerca e sviluppo
    3.3. I mezzi materiali necessari devono essere raccolti attraverso:
    3.3.1. Quote associative
    3.3.1.1. Quota associativa standard € 30, – all’anno.
    3.3.1.2. Associazioni di supporto con modello a gradini da € 50, -.
    3.3.1.3. Tariffa associativa ridotta per gli studenti (di musica) (con presentazione della tessera di studio) € 15, – all’anno.
    3.3.2. Costi dei corsi (l’importo dei costi dei corsi varia a seconda della misura)
    3.3.3. Finanziamenti
    3.3.4. Donazioni
    3.3.5. Sponsorizzazioni
    3.3.6. Offerte educative
    3.3.7. Eventi, concerti, festival
  4. Tipi di appartenenza
    4.1. I membri dell’ÖGCM si suddividono in membri ordinari, straordinari e onorari.
    4.1.1. I membri ordinari sono coloro che partecipano attivamente all’attività associativa.
    4.1.2. I membri straordinari sono coloro che promuovono l’attività associativa soprattutto pagando una quota associativa più elevata.
    4.1.3. Gli onorari sono persone nominate dall’ÖGCM per meriti speciali.
  5. Acquisizione dell’appartenenza
    5.1. Possono diventare membri dell’ÖGCM tutte le persone fisiche che promuovono e supportano gli obiettivi e gli interessi dell’ÖGCM, nonché persone giuridiche e società di persone con personalità giuridica.
    5.2. La decisione sull’ammissione dei membri ordinari e straordinari è presa dal consiglio direttivo secondo un catalogo di criteri. L’ammissione può essere negata senza indicare motivi.
    5.3. Fino alla costituzione dell’ÖGCM, l’ammissione provvisoria dei membri ordinari e straordinari è effettuata dai fondatori dell’associazione; nel caso in cui un consiglio direttivo sia già stato nominato, questa sarà gestita da esso. Questa appartenenza diventa effettiva solo con la costituzione dell’ÖGCM. Se un consiglio direttivo viene nominato solo dopo la costituzione dell’ÖGCM, anche l’ammissione (definitiva) dei membri ordinari e straordinari fino a quel momento sarà gestita dai fondatori dell’ÖGCM.
    5.4. La nomina a membro onorario avviene su proposta del consiglio direttivo durante l’assemblea generale.
  6. Cessazione dell’appartenenza
    6.1. L’appartenenza cessa per morte, per le persone giuridiche e per le società di persone con la perdita della personalità giuridica, per dimissioni volontarie e per esclusione.
    6.2. Le dimissioni possono essere presentate solo al sessantesimo (60°) giorno dopo la notifica di dimissioni. Devono essere comunicate per iscritto in anticipo al consiglio direttivo. Per la tempestività fa fede la data del timbro postale.
    6.3. Il consiglio direttivo può escludere un membro se, nonostante due solleciti scritti con concessione di un congruo termine, è in ritardo nel pagamento delle quote associative per più di sei mesi. Tale esclusione non pregiudica l’obbligo di pagare le quote associative scadute.
    6.4. L’esclusione di un membro dall’ÖGCM può essere disposta anche dal consiglio direttivo per gravi violazioni di altri obblighi dei membri e per comportamenti disonorevoli.
  7. Diritti e doveri dei membri
    7.1. I membri ordinari hanno il diritto di partecipare a tutti gli eventi dell’ÖGCM. Il diritto di voto nell’assemblea generale, nonché il diritto di voto attivo e passivo, spetta solo ai membri ordinari e onorari.
    7.2. Ogni membro ha il diritto di richiedere al consiglio direttivo la consegna dello statuto.
    7.3. I membri sono tenuti a promuovere gli interessi dell’ÖGCM con tutte le loro forze e ad astenersi da qualsiasi azione che possa compromettere la reputazione e lo scopo dell’ÖGCM. Devono rispettare lo statuto dell’ÖGCM e le decisioni degli organi dell’ÖGCM. I membri ordinari e straordinari sono tenuti a pagare tempestivamente la quota associativa e le quote associative nella misura stabilita dall’assemblea generale.
  8. Organi dell’associazione
    Gli organi dell’ÖGCM sono l’assemblea generale (§§ 9 e 10), il consiglio direttivo (§§ 11-13), i revisori dei conti (§ 14) e il tribunale arbitrale (§ 15).
  9. Organi dell’Associazione
    8.1. L’Assemblea generale è l’organo supremo dell’ÖGCM.
    8.2. Il Consiglio direttivo è l’organo amministrativo dell’ÖGCM.
    8.3. I Revisori dei conti sono l’organo di controllo dell’ÖGCM.
    8.4. Il Tribunale arbitrale è l’organo giudiziario dell’ÖGCM.
  10. Assemblea generale
    9.1. L’Assemblea generale è convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all’anno. Inoltre, deve essere convocata se lo richiede almeno un decimo dei membri dell’ÖGCM.
    9.2. L’invito all’Assemblea generale deve essere inviato per iscritto, indicando il giorno, l’ora e il luogo, almeno due settimane prima della data fissata. L’invito deve contenere l’ordine del giorno.
    9.3. L’Assemblea generale è valida indipendentemente dal numero di membri presenti.
    9.4. L’Assemblea generale è presieduta dal presidente o, in sua assenza, da un altro membro del Consiglio direttivo. Se tutti i membri del Consiglio direttivo sono assenti, l’Assemblea generale nominerà un presidente provvisorio.
    9.5. L’Assemblea generale prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti. Le decisioni sulla modifica dello statuto richiedono una maggioranza di due terzi dei voti espressi.
    9.6. Le votazioni in Assemblea generale sono normalmente a scrutinio palese. Tuttavia, su richiesta di almeno un terzo dei membri presenti, devono essere effettuate votazioni segrete.
    9.7. L’Assemblea generale prende decisioni su tutti i questioni che riguardano l’associazione, in particolare:
    9.7.1. Approvazione del bilancio annuale e dell’approvazione di bilancio
    9.7.2. Elezione del Consiglio direttivo e dei Revisori dei conti
    9.7.3. Esclusione dei membri
    9.7.4. Modifica dello statuto
    9.7.5. Scioglimento dell’associazione
    9.8. Delle deliberazioni dell’Assemblea generale deve essere redatto un verbale, firmato dal presidente e dal segretario dell’Assemblea.
  11. Consiglio direttivo
    10.1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra tre e nove membri.
    10.2. Il Consiglio direttivo è eletto per un periodo di due anni dall’Assemblea generale. I membri del Consiglio direttivo possono essere rieletti.
    10.3. Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.
    10.4. Il Consiglio direttivo prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo.
    10.5. Il Consiglio direttivo ha il compito di amministrare l’associazione in conformità con lo statuto e le decisioni dell’Assemblea generale.
    10.6. Il Consiglio direttivo è autorizzato a compiere tutti gli atti legali e materiali che servono per raggiungere lo scopo associativo.
    10.7. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente o, in caso di sua assenza, su richiesta di almeno due dei suoi membri. Le riunioni possono anche essere convocate per via elettronica.
  12. Revisori dei conti
    11.1. I revisori dei conti sono due membri dell’ÖGCM eletti dall’Assemblea generale per un mandato di due anni, con possibilità di rielezione.
    11.2. I revisori dei conti devono verificare regolarmente la gestione finanziaria dell’ÖGCM, controllare la correttezza della rendicontazione e l’utilizzo conforme degli stanziamenti secondo lo statuto.
    11.3. I revisori dei conti devono presentare all’Assemblea generale una relazione sulla loro attività e sull’esito del controllo.
    11.4. Gli affari tra i revisori dei conti e l’associazione devono essere autorizzati dall’Assemblea generale.
  13. Tribunale arbitrale
    12.1. Il Tribunale arbitrale è composto da tre membri dell’ÖGCM e ha il compito di risolvere le controversie che sorgono nell’ambito dell’associazione.
    12.2. Il Tribunale arbitrale è convocato quando richiesto da almeno uno dei membri in conflitto.
    12.3. I membri in conflitto nominano ciascuno un arbitro, e insieme nominano il terzo arbitro che funge da presidente del Tribunale.
    12.4. Le decisioni del Tribunale arbitrale sono finali e vincolanti per tutti i membri dell’ÖGCM.
  14. Scioglimento
    13.1. L’ÖGCM può essere sciolto con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri presenti in un’Assemblea generale appositamente convocata per tale scopo.
    13.2. In caso di scioglimento dell’ÖGCM, il suo patrimonio deve essere devoluto a scopi di beneficenza o di interesse pubblico, come stabilito dall’Assemblea generale.
    13.3. La decisione sul destino del patrimonio deve essere presa prima dello scioglimento dell’associazione.
    13.4. Dopo lo scioglimento, il Consiglio direttivo è responsabile della liquidazione del patrimonio e dell’adempimento degli obblighi dell’associazione.
  15. Mi scuso per l’errore di digitazione. Qui continua:
  16. Disposizioni finali
    14.1. Questo statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea costituente.
    14.2. Qualsiasi modifica dello statuto deve essere approvata dall’Assemblea generale con almeno due terzi dei voti espressi.
    14.3. Lo statuto e le modifiche dello statuto devono essere depositati presso il registro delle associazioni competente.
    14.4. Nel caso di controversie riguardanti l’interpretazione dello statuto, fa fede il testo tedesco dello stesso.
    14.5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nello statuto, si applicano le disposizioni legali pertinenti del codice civile austriaco e della legge sulle associazioni del 2002.
    14.6. Questo statuto è stato adottato il [Data dell’approvazione] dall’Assemblea generale costituente dell’ÖGCM.